1) DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita a tempo indeterminato l'associazione denominata “Società Italiana di Storia della Scienza” (in forma abbreviata “SISS”) con sede legale in Firenze, presso il Museo Galileo in Piazza dei Giudici 1.

Una volta iscritta l'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, la denominazione dovrà intendersi automaticamente integrata con l'acronimo “ETS”.

2) SCOPI SOCIALI E FINALITÀ

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di cui al successivo art. 3.

In particolare, l'associazione promuove gli studi nel campo della storia delle scienze e delle tecniche, nella loro più ampia accezione sia tematica che temporale, in termini non solo accademici, ma rappresentativi di un più vasto contesto civile e formativo. L'associazione promuove tutte le iniziative volte alla valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale, librario, archivistico, museale e paesaggistico direttamente o indirettamente riconducibile alla storia delle scienze e delle tecniche.

L'associazione intende inoltre stimolare scambi scientifico-culturali tra studiose e studiosi, interagire positivamente con gli enti culturali, pubblici e privati, dedicati alla tutela e valorizzazione di strumenti, collezioni, fonti e documenti pertinenti la storia delle scienze e delle tecniche, costituire un punto di riferimento e un centro di coordinamento dell'attività di singoli studiosi e studiose e di gruppi operanti nei diversi campi della storia delle scienze e delle tecniche, essere interlocutrice presso le istituzioni competenti dei singoli atenei e dei ministeri, per tutto quanto attiene gli ordinamenti didattici e la ricerca, aderire e cooperare con organizzazioni, nazionali e internazionali, i cui fini siano coerenti con i suoi, favorire la collaborazione nazionale e internazionale, salvaguardare il pluralismo della ricerca. L'associazione si ispira e promuove la parità di genere e l'inclusione sociale.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ai sensi dell'art. 8 del Codice del Terzo Settore.

3) ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE, ATTIVITÀ DIVERSE E DI RACCOLTA FONDI

Per il perseguimento degli scopi sociali, l'associazione si propone lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale in Italia e all'estero:

  • interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. f) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
  • formazione universitaria e post-universitaria, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. g) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
  • organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. i) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
A tal fine l'associazione potrà curare:
  • l'organizzazione di convegni, seminari, giornate di studio, mostre a contenuto scientifico che concorrano alla promozione e all'avanzamento degli studi di storia delle scienze e delle tecniche;
  • la creazione di strumenti atti a favorire la raccolta e la circolazione di informazioni sulle attività di ricerca in corso, e a promuovere la conoscenza e i contatti fra le studiose e gli studiosi, in forma telematica o attraverso altre forme di pubblicazione e studi;
  • la partecipazione a bandi competitivi, nazionali e internazionali, per il supporto di progetti di ricerca che concorrano alla realizzazione dello scopo sociale;
  • l'organizzazione di occasioni di raccolta, presentazione e valorizzazione di fonti documentarie e museali, in collaborazione con i soggetti istituzionali, pubblici e privati, a ciò interessati;
  • l'organizzazione di iniziative rivolte alla divulgazione e conoscenza pubblica nel campo della storia delle scienze e delle tecniche;
  • l'organizzazione di iniziative rivolte alla formazione e alla didattica nel campo della storia delle scienze e delle tecniche sia a livello universitario sia a tutti i livelli scolastici e di life long learning nei settori di interesse dell'associazione;
  • la corrispondenza con analoghe formazioni associative, culturali e scientifiche, in ambito nazionale e internazionale;
  • il finanziamento alla ricerca e l'attribuzione di borse di studio;
  • la stipula di accordi di collaborazione con enti pubblici e privati per il raggiungimento delle finalità statutarie;
  • l'apertura di dibattiti e la sollecitazione di contributi scientifici fra discipline affini e attinenti il campo della storia delle scienze e delle tecniche.

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti definiti dall'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dalle relative norme di attuazione e dalle altre disposizioni di legge vigenti.

In questo senso, l'associazione potrà svolgere in via accessoria e, quindi, non principale, le attività di natura economica strettamente connesse alle proprie finalità istituzionali nei confronti degli associati e di terzi, nel rispetto dei criteri e limiti sopra citati.

L'associazione potrà esercitare, a norma dell'articolo 7 del D.Lgs n.117/2017, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Per l'attuazione dei propri scopi, l'associazione potrà avvalersi di professionisti, artisti, conferenzieri, esperti, volontari o altro personale specializzato interno o estraneo all'associazione.

Per tutte le proprie attività l'associazione dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti destinando, in ogni caso, i fondi raccolti alla realizzazione dei fini perseguiti.

4) ASSOCIATI

Possono aderire all'associazione le studiose e gli studiosi, italiani e stranieri, indipendentemente dal loro indirizzo di ricerca e tutti coloro che, a vario titolo cultrici e cultori della stessa o interessati alla ricerca, si riconoscono nelle finalità dell'associazione, chi svolge attività nel campo della ricerca scientifica, della formazione, della conservazione e della divulgazione nel campo della storia delle scienze e delle tecniche, nonché in quello della conservazione e valorizzazione delle fonti bibliografiche, documentarie, museali e paesaggistiche per la storia delle scienze e delle tecniche, e condivide le finalità dell'associazione.

Possono essere associati della SISS anche enti, altre associazioni nazionali e internazionali, che intendano collaborare al raggiungimento delle finalità sociali dell'associazione.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo apposita domanda contenente:

  • l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché i recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
  • la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti;
  • l'indicazione dei requisiti per l'ammissione ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

In caso di adesione di associazioni, fondazioni o enti del terzo settore, la richiesta di adesione deve essere presentata dal rappresentante legale in carica che dovrà redigere la dichiarazione per conto dell'ente.

L'adesione di nuovi associati produce effetti dalla data della delibera del Consiglio Direttivo a seguito della verifica delle condizioni per l'adesione all'associazione.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Tutti gli associati hanno gli stessi diritti e doveri, secondo principi di democrazia e uguaglianza: gli associati partecipano a pieno titolo alla vita dell'associazione e contribuiscono a determinarne le scelte e gli orientamenti; è fatto obbligo agli associati di contribuire al raggiungimento degli scopi dell'associazione e prestare la propria opera secondo i fini dell'ente stesso.

Le attività svolte dagli associati a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte a titolo di volontariato e totalmente gratuite. L'associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

La qualità di associato non è trasmissibile.

L'associato può sempre recedere dall'associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

L'esclusione d'un associato non può essere deliberata dall'Assemblea che per gravi motivi: l'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

Perdono la qualità di associato per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

Il venir meno dei requisiti previsti per l'adesione o il non averli posseduti alla data della richiesta di adesione o la esistenza o la sopravvenienza di cause di incompatibilità e conflittualità strutturali costituisce causa di esclusione dall'associazione.

Il ritardo nel versamento della quota associativa annuale comporta la sospensione dell'associato dall'esercizio dei relativi diritti. Il mancato versamento della quota associativa per un periodo pari a un anno è causa di esclusione dall'associazione.

Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Per tutti i rapporti con l'associazione, gli associati eleggono domicilio nell'indirizzo risultante dal Libro degli associati; è onere dell'associato comunicare qualsiasi variazione di tale indirizzo.

5) ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE

Gli Organi dell'associazione sono:

  1. l'Assemblea degli associati;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il/la Presidente;
  4. il/la Vice-Presidente;
  5. il/la Segretario/a Tesoriere/a
  6. l'Organo di Controllo.

Tutte le cariche sono gratuite. L'assegnazione delle cariche di tutti gli organi dell'associazione si ispira a criteri di parità di genere e di inclusione sociale.

6) L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea degli associati ha le seguenti competenze:

  • nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
  • nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  • approva il bilancio;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  • delibera sulla esclusione degli associati;
  • delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
  • approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  • delibera lo scioglimento, la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
  • approva la relazione delle attività dell'associazione per l'anno decorso e il programma dell'anno successivo;
  • approva, su proposta del Consiglio direttivo, l'ammontare delle quote associative;
  • fissa gli indirizzi per il perseguimento dei fini statutari;
  • delibera sulle linee programmatiche di attività dell'associazione;
  • delibera su progetti e iniziative sottoposti alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea potrà essere convocata per decisione del Consiglio Direttivo, oppure su richiesta motivata di almeno un decimo degli associati; in questo caso la convocazione deve avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta e, in caso di inerzia, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, quest'ultima non nello stesso giorno della prima, e l'ordine del giorno.

La comunicazione deve essere inviata con qualunque mezzo all'indirizzo, anche di posta elettronica, risultante dal Libro degli associati almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

In Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto. Si applica l'art. 2373 c.c.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

L'Assemblea si tiene con modalità telematiche o in presenza, presso la sede sociale o altro luogo stabilito dal Presidente, sentito il Consiglio Direttivo.

In questo senso, le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

  • che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
  • che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione;
  • che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

È possibile l'intervento in assemblea telematica ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Ciascun associato può rappresentare sino a un massimo di 3 (tre) associati, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

7) IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da dodici membri eletti dall'Assemblea.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

Il Consiglio Direttivo promuove in varie forme le attività dell'associazione, predispone i bilanci e i programmi di attività da sottoporre all'Assemblea, provvede all'esecuzione delle decisioni prese da quest'ultima e amministra il patrimonio sociale.

In generale, il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'associazione con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Inoltre, il Consiglio Direttivo:

  • delibera sull'ammontare delle quote sociali, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
  • delibera sui programmi di lavoro predisposti in attuazione delle indicazioni dell'Assemblea;
  • predispone programmi di lavoro, iniziative e attività dell'Associazione;
  • supervisiona il funzionamento delle sezioni tematiche di lavoro, e sulla formazione di nuove sezioni;
  • riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi associati;
  • istituisce Commissioni scientifiche per l'attuazione di progetti finalizzati e ne nomina i membri, che possono essere anche elementi esterni all'associazione;
  • delibera su eventuali rimborsi spesa per mansioni speciali la cui importanza per il conseguimento delle finalità sociali sia riconosciuta dal Consiglio Direttivo stesso;
  • delibera su eventuali accordi e contratti esterni per incarichi professionali la cui importanza per il riconoscimento delle finalità sociali sia riconosciuta dal Consiglio Direttivo stesso.

Si riunisce periodicamente, e comunque almeno cinque volte l'anno, su convocazione del Presidente o di almeno quattro Consiglieri con le modalità indicate per l'Assemblea degli associati, salvo che l'avviso di convocazione deve essere inviato almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti prevale quello del Presidente. Non sono ammesse deleghe per la partecipazione al Consiglio Direttivo. Le riunioni del Consiglio sono valide solo se sono presenti almeno la metà dei consiglieri tra cui il/la Presidente o il/la Vice Presidente. I verbali sono approvati dal Consiglio Direttivo nella seduta successiva e conservati a cura del Presidente e del Consiglio Direttivo stesso.

Alle sedute del Consiglio Direttivo possono partecipare inoltre studiosi ed esperti, anche esterni all'associazione, invitati per iniziative e progetti particolari, senza diritto di voto.

È ammesso l'intervento al Consiglio Direttivo in modalità telematica secondo quanto indicato per l'Assemblea.

8) IL/LA PRESIDENTE

Il Presidente è eletto a scrutinio segreto ogni quattro anni dall'Assemblea degli associati. Ha la rappresentanza legale dell'associazione a tutti gli effetti di legge, coordina l'attività dell'associazione, presiede e ha facoltà di convocare il Consiglio Direttivo e l'Assemblea.

In caso di sua assenza o impedimento viene sostituito dal Vicepresidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

Il Presidente redige insieme al Segretario Tesoriere i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, dell'associazione, da presentare al Consiglio Direttivo e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

9) IL/LA VICEPRESIDENTE E IL/LA SEGRETARIO/A TESORIERE

Il Vicepresidente e il Segretario Tesoriere sono membri del Consiglio Direttivo.

Il Vicepresidente esplica tutte le funzioni del Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

Il Segretario Tesoriere redige e controlla la tenuta dei libri associativi. Provvede a riscuotere le quote degli associati e ad amministrare la cassa e il patrimonio dell'associazione.

Tiene aggiornato il libro dei conti in cui sono registrate tutte le entrate e le uscite dell'associazione e conserva i giustificativi di spesa.

10) L'ORGANO DI CONTROLLO

Qualora i ricavi dell'associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinate attività.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D. Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea degli associati elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

11) REVISORE LEGALE DEI CONTI

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs. 117/2017, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

In ogni caso, l'Assemblea degli associati può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

12) DURATA DELLE CARICHE

Il Presidente, i Consiglieri, i Revisori dei Conti, il Vicepresidente, il Segretario Tesoriere durano in carica quattro esercizi sociali e possono essere rieletti per due soli mandati consecutivi.

13) LIBRI

Per il buon funzionamento dell'associazione saranno istituiti e posti in essere, oltre agli eventuali registri obbligatori previsti dalle norme fiscali, i seguenti libri associativi:

  • libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

  • libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;

  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi inviando richiesta scritta al Consiglio Direttivo con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo.

Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali e ai libri sociali obbligatori, ossia il libro degli associati, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea degli associati, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione degli associati per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

14) IL PATRIMONIO

Il Patrimonio dell'associazione è costituito da:

  • quote associative degli aderenti;
  • proventi di iniziative che l'associazione possa prendere nell'ambito dei suoi scopi;
  • contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
  • eventuali donazioni e lasciti testamentari da parte di Enti e di privati, purché siano stati approvati dal Consiglio e ratificati dall'Assemblea;
  • rimborsi derivanti da convenzioni;
  • rendite patrimoniali;
  • attività di raccolta fondi;
  • entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
  • Ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

15) MODIFICA STATUTO E SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea, dal Consiglio Direttivo o almeno da un decimo degli associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea straordinaria con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio possono essere proposti dal Consiglio Direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, dall'Assemblea straordinaria degli associati convocata con specifico ordine del giorno.

Il patrimonio residuo dell'ente dovrà essere devoluto previa acquisizione del parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico del Terzo Settore, come previsto dall'articolo 45 del D.Lgs. n. 117/2017.

Destinatari della devoluzione potranno essere altri soggetti aventi la medesima natura e finalità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve di associati.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

16) BILANCIO

L'esercizio finanziario si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio verrà redatto obbligatoriamente ogni anno. I bilanci preventivo e consuntivo vengono predisposti, a cura di Segretario Tesoriere e Presidente, dal Consiglio Direttivo. Dopo essere stati vagliati dai revisori dei conti vengono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea degli associati.

Il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

17) DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

Per quanto non espressamente contemplato nel vigente statuto si osservano le norme previste dal codice civile e dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117. L'inserimento nella denominazione dell'acronimo E.T.S. diviene efficace a decorrere dall'iscrizione dell'Associazione nel Registro unico nazionale del Terzo settore. A decorrere da tale momento, trova applicazione l'obbligo di fare uso dell'indicazione “E.T.S.” o “Ente del Terzo Settore” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.  Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione dell'associazione nel Registro unico nazionale del Terzo settore saranno portati a compimento dal Consiglio Direttivo solo una volta che il Registro medesimo sarà stato definitivamente istituito e all'uopo il legale rappresentante pro tempore dell'associazione è espressamente autorizzato e delegato ad apportare al presente atto e all'allegato statuto tutte quelle modifiche, soppressioni e aggiunte di carattere formale che venissero eventualmente richieste da Uffici, Enti, Registri, nonché dal Conservatore in sede di deposito del presente atto costitutivo nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

18) EVENTUALI REGOLAMENTI

Un apposito Regolamento contiene le norme per l'attuazione del presente Statuto. Il Regolamento è soggetto ad approvazione e modifiche da parte dell'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo e della Presidenza. Si prevede inoltre l'approvazione di eventuali altri regolamenti da parte dell'Assemblea.